Nuove regole per nuovi viaggiatori
Il parere del legale sulla direttiva che regola pacchetti e servizi turistici
Si viaggia sempre di più, oltretutto con modalità impensabili sino a qualche anno fa, con maggiore consapevolezza e minore rassegnazione. E il diritto viaggia insieme ai mutamenti sociali. Dal 1° luglio scorso, per i cittadini dell’Unione Europea viaggiare all’estero sarà molto più sicuro e agevole grazie all’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio: le nuove norme sono state recepite dall’Italia con il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62.
Cosa prevede la Direttiva in questione
Secondo le stime della Commissione Europea, questa nuova regolamentazione potrà ridurre sensibilmente danni, disguidi e spese aggiuntive per i consumatori, portando a un risparmio complessivo di 430 milioni di euro ogni anno. Il provvedimento modifica la disciplina prevista relativamente ai pacchetti e servizi turistici venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, prevedendo tra le novità un ampliamento della nozione di pacchetto turistico e maggiori tutele ai turisti attraverso l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
Il decreto definisce in modo più ampio la nozione di pacchetto turistico che non è più riservato ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, nell’esplicita finalità di coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, comprendendo: i contratti on-line, i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”. In presenza di pacchetti turistici, il venditore e l’organizzatore hanno l’obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un modello informativo standard e una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta). Sono, altresì, previste per gli organizzatori e i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi.
Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’allungamento dei termini di prescrizione: tre anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di due anni e un anno, rispettivamente, previsti dalla normativa vigente. Di rilievo anche l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti: ovvero si tratta di servizi fatturati separatamente da due professionisti ma proposti nell’ambito di un unico contratto o di un’unica visita.
Inoltre, grazie a un altro provvedimento europeo entrato in vigore ad aprile 2018, i viaggiatori hanno un comfort in più: in ogni paese membro dell’UE potranno infatti usufruire degli abbonamenti attivati a servizi video, tv, sport, musica, giochi ed e-book. In altre parole, chi viaggia non dovrà rinunciare alla partita della squadra del cuore o alla propria serie preferita.
Cos’è il pacchetto turistico
Con l’espressione “pacchetto turistico” si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, purché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi devono essere combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico, per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, devono essere:
- acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore decida di effettuare il pagamento;
- offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- pubblicizzati o venduti con la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
- combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto a uno o più professionisti, anche con processi collegati di prenotazione online.
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